L’art. 1, comma 574 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2013 n. 302 – Supplemento Ordinario n. 87) prevede che, a partire dal periodo d’imposta al 31 dicembre 2013, per utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi (I.R.P.E.F. e I.R.E.S.) e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte di cui all’art. 3 D.P.R. 602/1973, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’imposta regionale sulle attività produttive (I.R.A.P.), per importi superiori a euro 5.000 annui, occorre apporre il visto di conformità di cui all’art. 35, comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo 9 luglio 1997 n. 2411, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.
Il visto di conformità deve essere apposto sulle singole dichiarazioni dalle quali emergono i crediti fiscali che saranno oggetto di compensazione.
Il dott. Roberto Falcone è professionista abilitato all’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali con copertura assicurativa con massimale di tre milioni di euro.
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